Art. 184
[1]di distribuzione (articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se vi e' intervento di altri creditori, l'agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
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