Art. 212
[1]del discarico automatico e produzione dei relativi effetti
[2](articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
- a)al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
- b)tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 105 o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, e' stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
- a)a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
- b)a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva