Art. 88

[1]in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti (articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

[2]1. Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell'imposta da rimborsare.

Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art88 · fonte su Normattiva