Art. 92
[1]minimo iscrivibile a ruolo ( ((...)) articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
[2]1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione ((dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,)) qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
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