Art. 123 — Programmi didattici
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Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva