Art. 123Programmi didattici

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Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 309. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art123 · fonte su Normattiva