Art. 167 — Attivita' integrative e di sostegno
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Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalita' degli alunni, la programmazione educativa puo' comprendere attivita' scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attivita' didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Le attivita' previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo dell'attivita' didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva