Art. 185Esame di licenza e commissione esaminatrice

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(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato". Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

Testo vigente dal 1 settembre 2000 al 1 novembre 2008 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art185 · fonte su Normattiva