Art. 185 — Esame di licenza e commissione esaminatrice
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 2008 al 1 settembre 2017. Leggi il testo vigente →
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. (( 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi)) Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
Testo vigente dal 1 novembre 2008 al 1 settembre 2017 · versione 54 su Normattiva