Art. 193-bis

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Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o piu' materie. In funzione delle necessita' degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attivita' di orientamento, attivita' di approfondimento, attivita' didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonche' interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresi' i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o piu' discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attivita' per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilita' degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalita' per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unita' scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Testo vigente dal 26 agosto 1995 al 1 gennaio 1999 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art193bis · fonte su Normattiva