Art. 215 — Scuole operaie e scuole libere del nudo
Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) 96
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva