Art. 215 — Scuole operaie e scuole libere del nudo
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Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva