Art. 217Istituti superiori per le industrie artistiche

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Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione puo' promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale. Lo Stato puo' assumere a suo carico la meta' della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art217 · fonte su Normattiva