Art. 218 — Finalita'
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L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico. Il funzionamento dell'accademia e' disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a). 41
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
41Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
Testo vigente dal 2 novembre 2005 al 5 luglio 2024 · versione 44 su Normattiva