Art. 221Collegio dei docenti

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Il collegio dei docenti e' composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art221 · fonte su Normattiva