Art. 294 — Personale degli istituti
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1994
Collegamenti
Art. 446 — Organici del personale educativo
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo…
Art. 29 — Istituzioni con personalita' giuridica
Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. COMMA ABROGATO…
Art. 291
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
Art. 27 — Autonomia amministrativa
I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare…
Art. 290
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
Art. 56 — Applicabilita' di disposizioni a personali di istituti di istruzione
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art294 · fonte su Normattiva