Art. 295 — Finanziamenti
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Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attivita':
- a)con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
- b)con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
- c)con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
- d)con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) e' determinato annualmente.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 7 giugno 2001 · versione 0 su Normattiva