Art. 295Finanziamenti

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Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attivita':

  • a)con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
  • c)con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
  • d)con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) e' determinato annualmente.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 7 giugno 2001 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art295 · fonte su Normattiva