Art. 329 — Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresi' che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva