Art. 372 — Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 2005. Leggi il testo vigente →
Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 2005 · versione 0 su Normattiva