Art. 372Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

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Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art372 · fonte su Normattiva