Art. 420 — Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive
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L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419. Ai predetti concorsi sono ammessi:
- a)per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;
- b)per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;
- c)per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonche' agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonche' i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte. 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12
76Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".
Testo vigente dal 10 marzo 2020 al 25 luglio 2021 · versione 79 su Normattiva