Art. 420Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive

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L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami. (( Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

  • a)i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
  • b)il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni. )) (( Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
  • a)laurea magistrale;
  • b)laurea specialistica;
  • c)diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • d)diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • e)diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. )) COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. (( Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:
  • a)le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonche' le modalita' di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
  • b)le prove e i programmi concorsuali, nonche' i titoli valutabili;
  • c)le modalita' di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
  • d)la valutazione della eventuale preselezione;
  • e)la valutazione delle prove e dei titoli;
  • f)la quantificazione e le modalita' di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
  • g)le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430. 7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 puo' definire, altresi', una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonche' un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte. )) I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione. 76
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12

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Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".

Testo vigente dal 23 aprile 2023 al 22 giugno 2023 · versione 87 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art420 · fonte su Normattiva