Art. 420 — Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive
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Concorsi a posti di ((dirigente tecnico con funzioni ispettive)) L'accesso ((alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,)) si consegue mediante concorsi per titoli ed esami ((...)). ((2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)). I concorsi a posti di ((dirigente tecnico con funzioni ispettive)) sono indetti ogni due anni dal Ministero ((dell'istruzione)), nei limiti dei posti ((vacanti e)) disponibili ((...)). ((7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente)) ((7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12
76Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".
Testo vigente dal 25 luglio 2021 al 23 aprile 2023 · versione 83 su Normattiva