Art. 441Istituzione delle cattedre e posti orario

Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purche' nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi (( e classi di altri istituti funzionanti)) sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonche' le ore disponibili dei corsi serali.

Testo vigente dal 21 novembre 1994, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art441 · fonte su Normattiva