Art. 510Dimissioni

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Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 12 dicembre 1998 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art510 · fonte su Normattiva