Art. 534
Organo competente
I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva