Art. 6 — Militari richiamati in servizio alle armi
Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva