Art. 540R i c o r s i

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Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione. Il termine del ricorso al Ministro e' di 30 giorni.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art540 · fonte su Normattiva