Art. 550Disciplina regolamentare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →

Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:

  • a)i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
  • b)i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
  • c)le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
  • d)le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
  • e)la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art550 · fonte su Normattiva