Art. 569Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

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[1]((1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.)) ((89)) Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

[2]--------------- Aggiornamento (89) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024".

Testo vigente dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023 · versione 88 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art569 · fonte su Normattiva