Art. 576 — Procedimento disciplinare
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Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi. Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita' della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva