Art. 578 — Composizione della commissione di disciplina provinciale
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All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico. Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal presente articolo.
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