Art. 62 — Istituzione dei licei artistici
I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva