Art. 62Istituzione dei licei artistici

I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art62 · fonte su Normattiva