Art. 633 — Concorso al mantenimento delle scuole non statali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri puo' contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva