Art. 642Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo

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Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. Il predetto personale e' collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell' amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna e' disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art642 · fonte su Normattiva