Art. 644 — Periodi minimi di permanenza all'estero
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Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva