Art. 644Periodi minimi di permanenza all'estero

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Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art644 · fonte su Normattiva