Art. 645Rapporti informativi

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Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art645 · fonte su Normattiva