Art. 671 — Trattamento economico durante l'assenza dal sevizio
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Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con escluzione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
- b)in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
- a)in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
- b)in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.
Testo vigente dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017 · versione 19 su Normattiva