Art. 671 — Trattamento economico durante l'assenza dal sevizio
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Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale di sede durante il congedo ordinario stabilita dall'articolo 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio l'assegno personale e' corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, per infermita', l'assegno personale e' ridotto di un terzo, mentre per i successivi giorni del medesimo periodo e' corrisposto per intero. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione dell'assegno personale e' sospesa. Il personale collocato in aspettativa e' restituito ai ruoli di provenienza.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva