Art. 80
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione
La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio 1987 n. 469. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresi' disciplinate dalla legge 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva