Art. 83 — Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva