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All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' premesso il seguente comma: "Per l'ammissione alle scuole-convitto e' prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
