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La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno. La concessione del nulla osta e' subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi. Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il nulla osta e' negato ed e' data comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove le predette formalita' avrebbero dovuto essere eseguite. Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del nulla osta, puo' essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e dal pubblico ministero l'azione per l'accertamento della cittadinanza davanti al tribunale indicato nei due precedenti commi. La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza. L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010
