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Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'art. 1, gia' avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione puo' essere promossa anche dal pubblico ministero.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;27~art2 · fonte del testo