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Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del diritto di opzione, sono esenti dal servizio militare. Alle medesime non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;27~art3 · fonte del testo