I trasferimenti e le nomine di cui all'articolo precedente potranno aver luogo entro i limiti delle vacanze esistenti alla data del trasferimento o della nomina nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle armi navali, rispettivamente nei gradi di maggiore e di capitano, e comunque per non oltre sette posti di maggiore e tre posti di capitano del ruolo stesso.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art2 · fonte del testo