Gli ufficiali di cui al precedente art. 1 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art8 · fonte del testo