Art. 8
Gli ufficiali di cui al precedente art. 1 continuano a permanere nei rispettivi ruoli fino alla data in cui, a seguito dell'eventuale giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, potranno essere trasferiti o nominati nel ruolo del servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
