Il trasferimento degli ufficiali di cui al primo comma del precedente art. 1 ha luogo con lo stesso grado e anzianita' posseduti nel ruolo di provenienza. La nomina degli ufficiali di cui al secondo comma dello stesso art. 1 ha luogo con il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo e con anzianita' assoluta pari a quella posseduta al momento di detta cessazione. L'anzianita' relativa e' fissata in base alle norme di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 11 marzo 1926, numero 397.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art3 · fonte del testo