E' in facolta' del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente art. 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento, o della nomina.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1511~art7 · fonte del testo