I locali che nell'elenco di cui al precedente art. 2 sono descritti al n. 1, lettere a) e b), sono assegnati in uso gratuito, per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale del tesoro per le sue esigenze. Saranno a carico del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, tutti gli oneri e le spese concernenti i locali che a norma del precedente comma sono concessi in uso gratuito alla Direzione generale del tesoro, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la provvista dell'acqua, per il servizio di portierato e per l'illuminazione della scala.

Testo vigente dal 17 gennaio 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3140~art3 · fonte del testo