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[1]Le aree con le relative pertinenze ed accessioni pervenute allo Stato dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) in virtu' dell'art. 1 del R. decreto legge 27 ottobre 1937, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2546, sono trasferite in proprieta' della Societa' anonima Porto industriale di Livorno, con sede in Livorno, a far tempo dal 18 novembre 1937-XVI, rimanendo addebitato alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno l'importo di L. 12.600.000 pagato dallo Stato al S.I.C.A.M.

[2]Le vendite o le trattative di vendita fatte dallo Stato si intendono come fatte a tutti gli effetti dalla Societa' anonima, Porto industriale di Livorno. Le trattative di vendita dovranno dalla Societa' medesima essere perfezionate alle condizioni gia' stabilite dallo Stato. Le somme che lo Stato avra', alla data della entrata in vigore della presente legge, introitato o per prezzo in caso di vendita o in conto prezzo in caso di trattativa, rimangono allo Stato e andranno a diminuzione del debito di L. 12.600.000 indicato al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-15;747~art1 · fonte del testo