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[1]La Societa' anonima Porto industriale di Livorno versera' allo Stato, senza interessi, in acconto del prezzo indicato nel precedente art. 1, le somme che realizzera' dalle vendite delle aree di cui trattasi.
[2]Tale versamento dovra' essere effettuato presso l'Ufficio del registro di Livorno man mano che la Societa' procedera' alle vendite stesse. In caso di pagamento dilazionato detto versamento dovra' essere fatto man mano che dalla Societa', verranno realizzate le singole rate. Gli interessi che fossero eventualmente pattuiti saranno pure essi, assieme alle relative rate, versati allo Stato, che li introitera' in scomputo di quanto dovuto dalla Societa'.
[3]La Societa' e' tenuta ad inviare al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) copia autentica, in carta libera, degli atti di vendita entro 10 giorni dalla stipulazione.
Testo in vigore dal 6 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
